L’Assegno Unico Universale può essere riconosciuto interamente al genitore con cui i figli vivono in prevalenza, anche se l’affidamento è condiviso. Ma quella somma non può essere ignorata nel fissare l’assegno di mantenimento: il giudice deve considerarla per garantire un riparto equilibrato delle spese tra madre e padre.
Quando una coppia si separa o divorzia, uno dei punti più delicati riguarda proprio il contributo economico destinato ai figli. Le decisioni non dipendono soltanto dallo stipendio dei genitori o dal tempo trascorso con i minori, ma anche dalle prestazioni pubbliche ricevute dalla famiglia. Tra queste rientra l’Assegno Unico Universale, misura che ha sostituito diversi precedenti bonus per i figli a carico.
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 23982 del 23 luglio 2026, ha chiarito da questo punto di vista un aspetto pratico di grande importanza: l’Assegno Unico può essere attribuito al 100% al genitore collocatario, ma questa scelta deve incidere nel calcolo complessivo del mantenimento. Ecco i dettagli.
Che cos’è il genitore collocatario
Il genitore collocatario è, in sostanza, quello presso il quale i figli vivono abitualmente. Non coincide necessariamente con l’affidatario esclusivo: nella maggior parte delle separazioni, infatti, l’affidamento resta condiviso e le decisioni importanti su scuola, salute, educazione e percorso di crescita spettano a entrambi i genitori.
La collocazione prevalente riguarda invece l’organizzazione concreta della vita quotidiana. Il genitore presso il quale il minore abita sostiene con maggiore frequenza molte spese ordinarie: alimentazione, abbigliamento, trasporti locali, piccole necessità scolastiche e gestione della giornata. Proprio per questa ragione, l’intero Assegno Unico può essere erogato a suo favore, anche quando l’altro genitore continua a partecipare pienamente alle responsabilità genitoriali.
Assegno Unico e mantenimento, come funziona
L’Assegno Unico non sostituisce automaticamente l’assegno di mantenimento. Si tratta di due strumenti distinti, ma strettamente collegati.
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Da una parte, l’assegno di mantenimento è il contributo versato da un genitore all’altro per concorrere alle esigenze economiche dei figli. Dall’altra, l’Assegno Unico è una prestazione pubblica collegata alla presenza di figli a carico e destinata a sostenere il nucleo familiare.
Il punto centrale indicato dalla Cassazione è che il giudice non può trattare i due importi come compartimenti separati. Se l’Assegno Unico viene assegnato interamente a un genitore, quel vantaggio economico deve essere valutato insieme ai redditi, alle spese, ai tempi di permanenza dei figli e alle risorse complessive di entrambi.
Il principio fissato dalla Cassazione
Nel caso esaminato, il padre doveva versare un assegno mensile per i due figli. La somma era stata ridotta in considerazione della nascita di un’altra figlia, quindi di un nuovo carico familiare. Parallelamente, però, l’Assegno Unico era stato attribuito per intero alla madre, presso cui i minori vivevano prevalentemente.
Secondo il padre, la riduzione ottenuta sull’assegno di mantenimento rischiava così di essere soltanto formale: la perdita della propria quota dell’Assegno Unico poteva compensare, o persino annullare, il beneficio derivante dalla diminuzione del contributo mensile.
La Cassazione ha accolto questa censura limitatamente agli aspetti economici. I giudici hanno precisato che assegnare il 100% dell’Assegno Unico al genitore collocatario è legittimo, ma occorre spiegare in modo concreto quale effetto tale attribuzione produca sul mantenimento dovuto dall’altro genitore.
L’assenza di automatismi
La decisione non stabilisce però una regola fissa secondo cui l’Assegno Unico debba sempre essere diviso a metà, né afferma che chi lo riceve integralmente debba subire una riduzione identica dell’assegno di mantenimento.
Ogni situazione va valutata caso per caso. Il giudice deve considerare, tra gli altri elementi:
- I redditi e il patrimonio di entrambi i genitori
- Le esigenze effettive dei figli, in base all’età e al loro tenore di vita
- Il tempo trascorso dai minori con ciascun genitore
- Le spese quotidiane sostenute dal genitore collocatario
- Le spese straordinarie, come quelle mediche, scolastiche o sportive
- L’eventuale presenza di altri figli o nuovi obblighi familiari
- L’importo dell’Assegno Unico e il soggetto che lo incassa.
Il criterio cardine da rispettare è quello della proporzionalità: entrambi i genitori devono contribuire al mantenimento dei figli secondo le rispettive possibilità economiche e le concrete esigenze della prole.
Un esempio pratico
Si immagini che il padre versi 600 euro mensili di mantenimento e che, dopo la nascita di un altro figlio, chieda una revisione dell’importo. Il tribunale può ridurre l’assegno, ad esempio, a 500 euro, ma deve tenere conto anche dell’eventuale Assegno Unico incassato integralmente dalla madre.
Se il padre perde di fatto la quota di prestazione AUU che avrebbe potuto ricevere direttamente, il giudice deve verificare se la riduzione del mantenimento sia realmente adeguata oppure se resti soltanto apparente (data la perdita dell’importo AUU). Non basta quindi indicare gli importi finali: serve un ragionamento chiaro sulla distribuzione effettiva delle risorse destinate ai figli.
Cosa cambia per i genitori separati che percepiscono l’Assegno Unico
L’ordinanza rafforza l’esigenza di una valutazione trasparente nelle cause di separazione, divorzio e modifica delle condizioni economiche. Chi riceve l’Assegno Unico al 100% non perde automaticamente il diritto al mantenimento, perché continua spesso a sostenere la parte maggiore dei costi quotidiani dei figli. Tuttavia, quell’entrata deve essere presa in considerazione nella determinazione dell’equilibrio economico complessivo.
Per il genitore obbligato al versamento, la pronuncia offre un principio utile: l’attribuzione integrale dell’Assegno Unico all’altro genitore non può essere ignorata, soprattutto se sono intervenuti cambiamenti rilevanti, come la nascita di altri figli, una variazione di reddito o nuove spese familiari.
In definitiva, l’Assegno Unico resta una risorsa pensata per i figli, non un importo estraneo al rapporto di mantenimento. L’obiettivo non è favorire uno dei genitori, ma assicurare che tutte le risorse disponibili siano impiegate in modo proporzionato e coerente con l’interesse dei minori.
