Isopensione: ne avete mai sentito parlare? Si tratta di uno strumento molto utile, dall’articolo 4, commi dall’1 al 7-ter della Legge 28 giugno 2012 numero 92, che si rivolge a datori di lavoro con una elevata dimensione occupazionale che sono in eccedenza di personale. Ecco come funziona.
Isopensione: come funziona?
Per i datori di lavoro con aziende di importanti dimensiono, c’è la possibilità di rivolgersi ai sindacati per degli accordi basati sull’isopensione.
Essa può essere richiesta preventivamente, o in uno scenario di problematiche relative all’eccedenza di personale. Tramite un accordo con le organizzazioni, infatti, viene riconosciuta ai lavoratori una prestazione economica insieme alla copertura figurativa. Esse sono entrambe a carico dell’azienda, fino alla maturazione dei requisiti per la pensione.
Tale prestazione può anche essere richiesta nell’ambito di procedure di eccedenza di personale.
Quali datori di lavoro possono fruire dell’isopensione?
Dicevamo prima, che deve trattarsi di aziende di particolari dimensioni. Precisamente, l’isopensione è fruibile da quei datori di lavoro con aziende che impiegano mediamente più di 15 dipendenti.
Il requisito occupazionale si calcola sul semestre precedente alla stipula dell’accordo, e sono compresi anche i periodi di sosta e sospensioni stagionali eventuali.
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Chi può andare in isopensione?
Tutta la forza lavoro è inclusa nella possibilità di andare in isopensione, fatta eccezione per apprendisti e lavoratori con contratto di reinserimento.
Tutti i dipendenti destinatari di provvedimenti di isopensione sono tutti coloro che avrebbero raggiunto i requisiti contributivi ed anagrafici per il pensionamento di vecchiaia o anticipato entro e non oltre i 4 anni successivi la cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta in seguito all’accordo di ridimensionamento coi sindacati.
Il decreto Milleproroghe, fino al 2026, ha però allargato i termini fino a 7 anni, anziché 4.
Isopensione e lavoro all’estero
Anche i periodi di lavoro svolti all’estero possono essere computati, a patto che essi vengano svolti in Paesi in cui si applichi la regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza sociale, ovvero in quei Paesi che hanno concluso con l’Italia accordi bilaterali sulla sicurezza sociale.
Il periodo minimo, però, non deve essere inferiore a 52 settimane.
Chi non può chiedere l’isopensione?
I titolari di pensione o di assegno di invalidità non possono richiedere l’isopensione.
Come fare domanda?
Il datore di lavoro inoltra a INPS l’accordo sottoscritto coi sindacati, completo di lista dei lavoratori coinvolti, almeno 90 giorni prima dall’esodo del primo lavoratore interessato.
Una volta che INPS ha ricevuto la documentazione, effettuerà dovuta istruttoria ed il lavoratore sarà chiamato a esprimere la propria accettazione.
Dopo di che, toccherà al datore di lavoro presentare fideiussione bancaria a garanzia degli obblighi assunti nei confronti dell’Inps. In parole povere, deve garantire di provvedere al pagamento degli assegni pensionistici.
Il datore di lavoro si impegna cioè a versare i contributi fino all’età pensionabile del lavoratore.
A questo punto, viene dunque aperta una posizione contributiva specifica, dove vengono versati i contributi dei lavoratori esodati, in ossequio agli impegni presi dal datore di lavoro.
In poche parole, è il datore di lavoro a doversi fare carico dell’intera procedura e il lavoratore esodato non deve fare altro che accettare la proposta.
Quanto si prende di Isopensione?
L’ex lavoratore percepirà la medesima pensione che avrebbe dovuto percepire nel caso in cui fosse andato in pensione normalmente.
Per cui 13 mensilità basate e calcolate sulla pensione normalmente percepita.