Chi percepisce la NASpI può accettare un lavoro intermittente a chiamata senza perdere necessariamente l’indennità di disoccupazione. La compatibilità tra le due situazioni infatti esiste, ma non è automatica: dipende dalla durata del contratto intermittente, dall’eventuale obbligo di rispondere alla chiamata, dal reddito previsto e dalle comunicazioni che il lavoratore deve trasmettere all’INPS.
Il punto più importante è non omettere informazioni. Chi inizia un’attività lavorativa mentre riceve la NASpI deve comunicare tempestivamente la nuova occupazione e, nei casi richiesti, dichiarare il reddito annuo presunto tramite il modello NASpI-Com. In caso contrario, possono scattare sospensioni, recuperi delle somme percepite o decadenza dal beneficio. Ecco i dettagli.
Quando spetta la NASpI
La NASpI è l’indennità di disoccupazione riconosciuta dall’INPS ai lavoratori subordinati che perdono il lavoro senza una propria scelta volontaria. Possono accedere alla prestazione, in presenza degli altri requisiti contributivi, coloro che hanno subito un licenziamento, una scadenza di contratto a tempo determinato o una risoluzione del rapporto considerata involontaria dalla legge.
Rientrano normalmente nelle situazioni che consentono di richiedere la NASpI:
- Il licenziamento per ragioni economiche, disciplinari o per giusta causa
- La conclusione naturale di un contratto a termine
- Le dimissioni per giusta causa
- Le dimissioni intervenute nel periodo tutelato di maternità o paternità
- Alcune ipotesi di risoluzione consensuale previste nelle procedure di conciliazione.
Le dimissioni volontarie, salvo eccezioni specifiche, non danno invece diritto alla prestazione perché manca la condizione della perdita involontaria del posto di lavoro.
La durata della NASpI corrisponde alla metà delle settimane di contribuzione maturate nei quattro anni precedenti la cessazione del rapporto. Non vengono però conteggiati i periodi contributivi che hanno già dato luogo a precedenti prestazioni di disoccupazione. L’importo viene calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni e segue massimali e soglie aggiornati annualmente dall’INPS.
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Proprio perché l’indennità può non essere sufficiente a coprire tutte le spese mensili, il lavoro intermittente può rappresentare un’opportunità utile per integrare il reddito senza interrompere necessariamente il sostegno.
Che cos’è il lavoro intermittente o a chiamata
Il lavoro intermittente, noto anche come lavoro a chiamata, è una forma di contratto subordinato disciplinata dal decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015. Il datore di lavoro utilizza il dipendente soltanto quando si presenta una concreta esigenza aziendale, senza garantire un’attività continuativa ogni settimana o ogni mese.
Il ricorso al contratto intermittente può essere previsto dalla contrattazione collettiva per determinate esigenze produttive o organizzative. Può inoltre essere utilizzato, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge, con lavoratori che hanno meno di 24 anni oppure più di 55 anni.
Di norma, il contratto a chiamata non può superare 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari con lo stesso datore. Questo limite non vale nei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo. Se il tetto viene oltrepassato nei comparti in cui la regola si applica, il rapporto può trasformarsi in un contratto a tempo pieno e indeterminato.
La natura discontinua di questo contratto fa sì che non ci sia incompatibilità automatica con la NASpI. Occorre però valutare la situazione concreta e applicare le regole corrette in base al tipo di rapporto avviato.
Le due forme di lavoro intermittente
Il lavoro a chiamata può essere stipulato con o senza obbligo di disponibilità. Questa distinzione incide direttamente sul rapporto con la NASpI:
- Nel contratto con obbligo di disponibilità, il lavoratore si impegna a rispondere alla chiamata del datore nei periodi indicati dall’accordo. In cambio, per le fasi in cui resta a disposizione senza lavorare, riceve una specifica indennità di disponibilità.
- Nel contratto senza obbligo di disponibilità, il lavoratore è libero di accettare o rifiutare le chiamate. Nei periodi in cui non presta servizio non riceve alcun compenso né indennità per l’attesa. È la forma di lavoro a chiamata che consente una maggiore flessibilità, ma la gestione della NASpI varia a seconda della durata effettiva del lavoro svolto.
Nel secondo caso, per i contratti senza obbligo di risposta e di durata non superiore a sei mesi, l’INPS applica la sospensione della NASpI solo per le giornate in cui il lavoratore viene effettivamente chiamato a prestare servizio. La Cassazione ha inoltre chiarito nel 2026 che, per valutare il limite semestrale, bisogna considerare il periodo di lavoro realmente svolto e non soltanto la durata formale indicata nel contratto.
Se invece il contratto ha durata superiore a sei mesi, oppure prevede l’obbligo di disponibilità, trova applicazione il regime del cumulo tra NASpI e reddito da lavoro. In questi casi l’indennità può continuare, ma con una riduzione e soltanto se vengono rispettate le soglie reddituali previste.
Cosa deve essere comunicato all’INPS
Il beneficiario NASpI che avvia o mantiene un lavoro intermittente deve usare il modello NASpI-Com per comunicare le informazioni richieste dall’INPS. L’adempimento è essenziale per evitare che il sistema consideri incompatibile il rapporto di lavoro o che richieda in seguito la restituzione delle somme erogate.
In particolare, va indicato il reddito annuo presunto che deriva dall’attività lavorativa. Nel caso di contratto intermittente con obbligo di disponibilità, la previsione di reddito deve comprendere anche l’indennità di disponibilità eventualmente riconosciuta dal datore di lavoro.
La comunicazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla domanda di NASpI, se il contratto intermittente era già attivo in quel momento, oppure entro 30 giorni dall’inizio della nuova attività se il rapporto viene avviato successivamente.
Quando si applica il cumulo, il reddito da lavoro non deve superare il limite annuo di 8.000 euro, soglia corrispondente al reddito minimo escluso da imposizione per il lavoro dipendente. Se il limite viene rispettato e la comunicazione è trasmessa correttamente, la NASpI può proseguire in misura ridotta.
NASpI sospesa o ridotta: cosa succede
La conseguenza sul pagamento non è sempre la stessa. Dipende da contratto, durata, reddito previsto e obbligo di disponibilità.
Nel lavoro intermittente senza obbligo di disponibilità e con durata effettiva entro sei mesi, la NASpI viene sospesa soltanto per le giornate in cui il lavoratore è effettivamente impegnato. Terminata la prestazione, l’indennità torna disponibile per le giornate residue, senza dover necessariamente presentare una nuova domanda.
Con contratto superiore a sei mesi o con obbligo di disponibilità, l’indennità può essere cumulata con il reddito entro gli 8.000 euro annui, ma viene ridotta. La riduzione viene calcolata in misura pari all’80% del reddito annuo presunto, rapportato al periodo residuo di fruizione della NASpI.
Prima di firmare un contratto a chiamata, è quindi prudente verificare durata, clausola di disponibilità e compenso atteso. La scelta tra sospensione per le sole giornate lavorate e cumulo con NASpI ridotta può incidere sensibilmente sulla somma mensile effettivamente ricevuta.
La regola più importante resta una: comunicare tutto all’INPS nei termini, usare correttamente NASpI-Com e controllare la propria pratica nel Fascicolo previdenziale.