Le pensioni di reversibilità sono una prestazione previdenziale che viene erogata ai familiari superstiti del pensionato deceduto. Tra questi familiari rientra anche il coniuge, sia esso marito o moglie. Tuttavia, la separazione o il divorzio possono influire sul diritto alla reversibilità, poiché comportano lo scioglimento del vincolo coniugale.
Reversibilità coniuge separato
Le conseguenze della separazione o del divorzio sulla pensione reversibilità dipendono dalle leggi e dalle normative previdenziali del paese in cui si applicano.
In generale, è possibile che il coniuge separato o divorziato possa conservare il diritto alla pensione di reversibilità se sono state soddisfatte determinate condizioni. Ad esempio, potrebbe essere richiesto che la separazione o il divorzio siano avvenuti dopo il raggiungimento di una determinata età.
In alcuni casi, l’ex coniuge potrebbe mantenere il diritto alla pensione di reversibilità solo se non si risposa o convive in una relazione di fatto. Se l’ex coniuge si risposa o inizia una convivenza con un’altra persona, potrebbe perdere il diritto alla pensione di reversibilità.
A chi spettano le pensioni di reversibilità?
La pensione di reversibilità è riconosciuta ai coniugi e alle parti delle unioni civili, indipendentemente dalla durata del vincolo, a condizione che il trattamento pensionistico del defunto fosse già iniziato. Tuttavia, se il trattamento pensionistico non era ancora iniziato, potrebbe essere applicata una pensione indiretta con i relativi requisiti.
Lo scioglimento del vincolo coniugale mediante divorzio interrompe la maggior parte dei doveri e dei diritti reciproci tra i coniugi, ma non esclude automaticamente il diritto alla pensione di reversibilità per l’ex coniuge. In particolare, l’ex moglie o ex marito (così come l’ex partner di un’unione civile) ha diritto alla pensione di reversibilità se:
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- Era titolare di un assegno di divorzio.
- Non ha contratto nuove nozze.
- L’inizio del rapporto di lavoro relativo al trattamento pensionistico percepito dal defunto è anteriore alla data del divorzio.
Ciò significa che l’ex coniuge divorziato ha comunque diritto alla pensione di reversibilità, anche se non ha diritti ereditari, e ha le stesse prerogative del coniuge ancora sposato. Allo stesso modo, il coniuge separato conserva il diritto alla pensione di reversibilità.
In dettaglio, il diritto alla pensione reversibilità rimane invariato dopo la separazione e non è soggetto a condizioni specifiche come nel caso dei divorziati. Di fatto, il coniuge separato continua a ricevere la pensione di reversibilità anche se gli è stata addebitata la separazione.
Alcune specificazioni riguardo il divorzio e le nuove nozze
Ci sono alcune specificazioni da considerare per quanto riguarda il divorzio. Il primo requisito, ovvero la titolarità di un assegno divorzile, non si applica all’ex coniuge che ha ricevuto un assegno divorzile in un’unica soluzione. Secondo la giurisprudenza consolidata, infatti, il diritto alla reversibilità per il beneficiario di un assegno divorzile è finalizzato a soddisfare l’obbligo di solidarietà. Solo l’ex coniuge che riceveva un assegno divorzile periodico può quindi ricevere la pensione, poiché in caso contrario si presume che tutti gli obblighi del defunto siano stati soddisfatti.
Per quanto riguarda le nuove nozze, il divieto si applica solo al beneficiario. Quest’ultimo perde il diritto alla pensione di reversibilità se si risposa. Tuttavia, se è il pensionato divorziato a contrarre nuove nozze, non si esclude automaticamente il diritto alla reversibilità per l’ex coniuge, ma si includerebbe invece il nuovo coniuge nella possibilità di ricevere la pensione di reversibilità.
Come si divide la pensione di reversibilità?
Quando il defunto aveva contratto un nuovo matrimonio, ciò che è importante riguardo alla pensione reversibilità è la divisione della prestazione tra la vedova e l’ex moglie (o il vedovo e l’ex marito). Entrambi hanno comunque il diritto di percepire la pensione, a condizione che l’ex coniuge soddisfi i requisiti.
Tuttavia, la divisione della pensione tra i due non è automatica, poiché non necessariamente entrambi hanno diritto alla stessa percentuale. La ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge e l’ex coniuge avviene attraverso quote, tenendo conto dei seguenti criteri:
- La durata del matrimonio, che normalmente non sarebbe rilevante.
- La durata delle convivenze prematrimoniali, evidenziando il sostegno economico fornito dal defunto durante questo periodo.
- Le condizioni economiche dei beneficiari.
- L’entità dell’assegno divorzile.
Attraverso l’analisi di questi elementi, il giudice può suddividere l’importo della pensione, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso. È importante considerare che l’ex coniuge ha diritto a ricevere l’intera quota di reversibilità spettante ai coniugi quando il vedovo o la vedova si risposa.
In sintesi, la pensione può essere divisa tra il coniuge e l’ex coniuge, con la quantità assegnata a ciascuno basata su fattori come la durata del matrimonio, le convivenze prematrimoniali, le condizioni economiche e l’assegno divorzile. Tuttavia, quando il coniuge superstite si risposa, l’ex coniuge può avere diritto all’intera quota di reversibilità spettante ai coniugi.