3. Pensioni di novembre 2026: le principali novità
3.1 Aumenti Enpam e arretrati dei primi dieci mesi
Con la mensilità di novembre 2026 è previsto l’adeguamento delle pensioni Enpam, l’ente previdenziale di medici e odontoiatri. L’aumento sarà accompagnato dagli arretrati relativi ai primi dieci mesi del 2026 e
interesserà i pensionati delle principali gestioni dell’ente, comprese le pensioni del Fondo di previdenza generale, articolato in Quota A e Quota B.
Poiché la rivalutazione decorre da gennaio, ma viene applicata al pagamento da novembre, saranno riconosciute anche le differenze maturate per gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre.
Per il 2026, il riferimento della rivalutazione basata sull’indice ISTAT è pari all’1,4%. Il regolamento Enpam non prevede però il recupero integrale dell’inflazione: l’adeguamento verrà quindi applicato al 75% fino a quattro volte il trattamento minimo INPS, corrispondenti a 31.816,20 euro annui, e al 50% sulla parte superiore. In concreto:
- La quota di pensione annua fino a 31.816,20 euro aumenterà dell’1,05%.
- L’eventuale parte eccedente verrà rivalutata dello 0,70%.
A novembre, quindi, il pagamento risulterà più consistente per la presenza degli arretrati accumulati dall’inizio dell’anno, oltre all’adeguamento della rata corrente.
3.2 Rimborsi e trattenute sulla pensione di novembre
Anche il cedolino di novembre può risentire delle operazioni di conguaglio del modello 730/2026, riferito ai redditi del 2025. Per chi ha indicato l’INPS come sostituto d’imposta, il risultato della dichiarazione può tradursi in un rimborso oppure in un recupero sulla pensione.
Attraverso il 730 viene infatti ricalcolata l’Irpef effettivamente dovuta, considerando deduzioni e detrazioni. Possono incidere, ad esempio, spese sanitarie, interessi del mutuo, lavori edilizi, assicurazioni e altri oneri agevolabili. Il risultato può essere:
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- A credito, quando le imposte già trattenute sono superiori a quelle dovute
- A debito, quando l’imposta ricalcolata supera quanto già versato.
In caso di rimborso, è la data di presentazione della dichiarazione a influire sui tempi dell’accredito. Chi ha trasmesso il 730 entro maggio può aver ricevuto il credito ad agosto; per gli invii di giugno, l’accredito può essere avvenuto a settembre. Le dichiarazioni presentate più avanti possono invece produrre il rimborso nel primo cedolino disponibile, spesso tra ottobre e novembre.
Quando emerge un debito, l’INPS procede al recupero sulla pensione. Per i trattamenti fino a 18.000 euro annui, se la somma da recuperare supera 100 euro, la trattenuta viene normalmente distribuita in rate tra maggio e novembre 2026, evitando di concentrare tutto su un solo pagamento.
Sul netto possono continuare a pesare anche le addizionali Irpef regionali e comunali, riferite ai redditi dell’anno precedente e trattenute nell’anno in corso. Da agosto sono inoltre partiti recuperi che riguardano una parte limitata di pensionati: si tratta di prestazioni collegate al reddito, inizialmente riconosciute in via provvisoria e successivamente risultate non dovute. Tra queste possono rientrare:
- Quattordicesima
- Maggiorazioni sociali
- Integrazione al trattamento minimo
- Importo aggiuntivo di 154,94 euro.
La quattordicesima non spettante viene generalmente recuperata in 24 rate mensili, mentre per l’importo aggiuntivo di 154,94 euro il recupero avviene in 12 rate. I pensionati coinvolti hanno già ricevuto una comunicazione specifica dall’INPS.
3.3 Benefici fiscali per Ape Sociale e Isopensione
Da ottobre 2026, l’INPS ha iniziato ad applicare nuove agevolazioni fiscali ad alcune persone che, dopo la cessazione del lavoro, ricevono una prestazione di accompagnamento alla pensione.
Non è un aumento destinato a tutti i pensionati. Si tratta dell’applicazione delle misure introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, che possono incrementare il netto dei trattamenti sostitutivi del reddito da lavoro dipendente.
Le agevolazioni sono due:
- Una somma non imponibile per i contribuenti con reddito complessivo annuo fino a 20.000 euro.
- Un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda per redditi superiori a 20.000 euro e fino a 40.000 euro.
I due benefici non sono cumulabili e l’INPS individua automaticamente quello spettante sulla base delle informazioni reddituali disponibili, senza necessità di presentare una domanda.
Queste misure non si applicano alle pensioni ordinarie in quanto tali, né ai trattamenti integrativi e complementari. Possono invece riguardare:
- Ape Sociale
- Isopensione
- Assegni straordinari dei settori bancario e assicurativo
- Indennità previste nell’ambito dei contratti di espansione.
L’eventuale percezione contemporanea di una pensione non esclude automaticamente l’agevolazione. In questo caso, però, i redditi dei due trattamenti vengono sommati per individuare il reddito complessivo e la fascia applicabile.
3.4 Canone RAI 2027 sulla pensione: domanda entro il 15 novembre
Tra gli appuntamenti da ricordare a novembre c’è infine la possibilità di scegliere come pagare il canone RAI del prossimo anno. I pensionati in possesso dei requisiti possono chiedere che il canone 2027 venga trattenuto direttamente sulla pensione, anziché addebitato nella bolletta elettrica. La domanda deve essere presentata entro il 15 novembre 2026, attraverso il servizio INPS “Domanda per addebitare il canone RAI sulla pensione”. In alternativa, è possibile utilizzare il Contact center, chiamando l’803 164 da rete fissa o lo 06 164 164 da cellulare, oppure rivolgersi a un patronato o a un intermediario dell’Istituto.
La possibilità riguarda i titolari di una prestazione pensionistica o assistenziale INPS che siano anche intestatari dell’abbonamento televisivo. Il limite di riferimento è di 18.000 euro di reddito pensionistico, da verificare sull’anno precedente alla richiesta: per le domande inviate nel 2026 conta dunque il reddito del 2025.
Il pagamento viene suddiviso in 11 mensilità senza interessi, con trattenute a partire da gennaio 2027. Non si tratta di un’esenzione o di uno sconto, ma di una modalità alternativa di versamento: la richiesta presentata a novembre non comporta quindi una trattenuta sul cedolino dello stesso mese.