Ancora altre novità, stavolta in materia di RdC e affitto. La manovra di Bilancio 2023 sta “resettando” alcuni punti cardine riguardanti il Reddito di Cittadinanza.
Infatti, dopo la volontà espressa di attivare controlli più stringenti, anche la platea dei beneficiari ha subìto un’ulteriore scrematura. Nel 2024, poi, il RdC sparirà del tutto.
Dopo la stretta sui controlli, ora arriva un’altra novità da attenzionare, quella relativa gli affitti. Infatti, la quota del Reddito di Cittadinanza da destinare all’affitto, ora verrà versata direttamente al locatore, senza prima passare per il beneficiario del sussidio.
Vediamo più nello specifico di cosa si tratta.
Rdc e affitto: un’altra novità introdotta dalla Legge di Bilancio
Si tratta di un’altra novità introdotta dall’oramai nota Legge di Bilancio, ove è possibile leggere la parte relativa all’affitto.
Il testo, rende dunque noto come, a partire dal 2 marzo 2023, la quota destinata all’affitto verrà ora versata direttamente al proprietario di casa.
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il 2 marzo 2023, quindi, verrà pubblicato un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ove saranno enunciate più nello specifico le modalità di attuazione e come andrà a funzionare la nuova disposizione.
Ma quali sono le motivazioni che hanno condotto il Governo a prendere una simile decisione?
Possiamo dire che siano facilmente intuitive:
- evitare che il beneficiario del sussidio non versi l’affitto al proprietario;
- disincentivare l’irregolarità dei contratti in nero.
Non vi sono ancora molti dettagli sull’argomento Rdc-affitti, ma cercheremo comunque di fare chiarezza.
RdC e affitto ai proprietari: cosa accadrà adesso?
Come abbiamo detto poc’anzi sarà il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che farà chiarezza sul tema.
In linea di massima, il decreto dovrebbe presentare le seguenti delucidazioni:
- il beneficiario dovrà comunicare all’INPS i dati del locatore, affinché l’Ente possa provvedere al versamento delle somme (ma sul punto non vi è certezza, potrebbe essere invece il locatore a conferire direttamente con l’INPS);
- che regime seguono le case popolari;
- con che modalità il percettore potrà verificare che le somme siano state correttamente erogate al proprietario di casa.
Fino ad ora, il Reddito di Cittadinanza, per ciò che concerne la quota delle spese per la casa, era così suddiviso:
- fino a 150 euro del RdC erano destinati alle spese relative la rata del mutuo, per quei percettori con casa di proprietà;
- fino a 280 euro per le spese relative all’affitto, per quei percettori in locazione.
Saranno le persone con casa in affitto a “subire” la modifica apportata dalla Legge di Bilancio, ferme restando, per le famiglie con mutuo, le medesime condizioni di prima
RdC: Quota A e Quota B, alcuni chiarimenti
La quota A del reddito di cittadinanza rappresenta la vera e propria integrazione al reddito familiare, e dipende sia dal proprio reddito annuo che da quello di tutta la composizione famigliare.
La quota B è invece la componente dell’importo del Reddito di cittadinanza, (o della Pensione di cittadinanza) relativa al contributo per l’affitto o il mutuo (qui puoi trovare tutte le delucidazioni in merito)
L’importo annuo della quota B copre del tutto (o in parte) il canone annuo di locazione fino ad un massimo di 3.360 euro annui, che corrispondono a 280 euro mensili.
Per la Pensione di cittadinanza, l’importo è ridotto a 1.800 euro annui, e cioè 150 euro mensili.
Per ciò che concerne il contratti di mutuo, invece, la quota a esso riservata è fino ad un massimo di 1.800 euro annui, cioè 150 euro mensili (sia per la Pensione di cittadinanza che per i Reddito di cittadinanza).
In sostanza, quindi, a conti fatti ed in base a questi calcoli, le famiglie in affitto si vedranno decurtate “in automatico” le somme relative all’affitto, avendo quindi a disposizione una somma minore per le spese generali di cui alla quota A.