Stati pratica reddito di cittadinanza: sei sicuro di sapere proprio tutto sugli stati? Oppure anche tu hai delle incertezze?
Quando facciamo richiesta per il Reddito di Cittadinanza, la nostra pratica passa per diversi stati che abbiamo già avuto modo di analizzare.
Tuttavia, può talvolta accadere che anche dopo che la nostra domanda è stata approvata, vada incontro a cambiamenti di stato quali la sospensione, o, nei casi peggiori, la revoca.
Analizziamo insieme i mutamenti degli stati nella nostra pratica RdC, cercando di capirne il perché.
Stati pratica reddito di cittadinanza: quali sono
Iniziamo col fare un breve riassunto degli stati relativi alla nostra domanda, nel momento in cui ci accingiamo a presentarla.
Scarica la nostra app e risparmia con i bonus attivi in Italia:
Una volta presentata la domanda, essa passerà attraverso i seguenti stati:
- completata: subito dopo la richiesta, ci apparirà questa dicitura;
- acquisita: significa che è stata ricevuta dai sistemi INPS e verrà sottoposta a verifica;
- In lavorazione esito: è uno stato “transitorio” di poche ore, che si verifica poco prima che la domanda entri nell’esito finale. Dopo questo stato, la domanda sarà accolta o respinta;
- accolta: la domanda è stata accettata e riceveremo RdC dalle prime lavorazioni disponibili;
- respinta: la domanda non è stata accettata.
Esistono però altri casi peculiari di mutamento dello stato della domanda, nello specifico, andremo ora ad analizzare quelli che possono verificarsi nel corso del godimento del beneficio.
Stati pratica RdC: la sospensione per mancate comunicazioni
Diversi utenti ci hanno segnalato la sospensione del loro RdC a seguito di un peculiare caso, quello della mancata comunicazione di inizio di una attività lavorativa.
Come si può leggere alla fine, in caso di mancata ulteriore comunicazione, dalla semplice sospensione si passerà alla più grave “decadenza“. La decadenza comporta la perdita del sussidio, e per essere nuovamente ottenuto (quando ciò fosse possibile, perché talvolta non lo è) dovremo presentare una nuova domanda, sempre che sussistano ancora i requisiti per ottenerlo.
Facciamo un esempio: Ho trovato un nuovo lavoro, un lavoro per il quale comunque non supero il tetto massimo per il Reddito di cittadinanza, (al momento fissata in 9.360 euro). Devo comunque comunicarlo all’INPS che fatti i dovuti controlli rileverà che ho ancora diritto al sussidio. Se non ne do comunicazione, entro 60 giorni decado dal diritto al Reddito e dovrò presentare una nuova domanda.
Viene da sè che però, se supero il tetto ISEE, perderò il diritto al sussidio e non potrò più presentare una nuova domanda.
Proprio a tale ultimo proposito, alcuni potrebbero invece visualizzare la dicitura “revocata” anziché “sospesa”. La revoca va ad operare in tutta una lunga serie di casistiche. Vediamo di rivederne alcune.
Domanda revocata: perché?
A parte il motivo di cui sopra, e a parte il motivo forse più frequente relativo alla domanda revocata per ISEE non aggiornato (di cui qui parliamo approfonditamente) vi sono altri casi in cui la vostra domanda RdC potrebbe risultare revocata.
E sono:
- mancata sottoscrizione della DID;
- mancata sottoscrizione del patto per il lavoro o il patto per l’inclusione sociale;
- elusione dei corsi di formazione o riqualificazione previsti;
- rifiuto di partecipare ai corsi di inclusione sociale organizzati dai comuni;
- respingimento di due offerte congrue di lavoro;
- false dichiarazioni per ottenere un beneficio maggiore;
Qui un esempio di domanda decaduta per la mancata partecipazione alle iniziative di formazione:
In alcuni casi più gravi, che sono tutti quelli in cui la domanda viene revocata per indebito, il percettore perde anche il diritto di poter presentare una nuova domanda prima che siano trascorsi 18 mesi, e inoltre dovrà restituire le somme percepite indebitamente.
Il percettore che abbia indebitamente fruito del beneficio può restituire l’indebito:
- in un’unica soluzione
- mediante rateo.
Stati pratica reddito di cittadinanza: gli accertamenti under 26
Questo è, nella maggior parte dei casi, un errore che da tempo dà filo da torcere tanto ai contribuenti, quanto ai CAF. Il fastidioso errore della sospensione per accertamenti sui nuclei monocomponenti under 26. (in questi video trovi le informazioni sui nuclei monocomponenti under 26).
Nel caso in cui si ravveda infatti che la propria peculiare situazione non possa essere ricondotta a quella dei nuclei monocomponenti under 26, la sola soluzione è dare all’INPS segnalazione dell’errore in modo da ripristinare tempestivamente l’erogazione del proprio Reddito di cittadinanza.