MIA vs. RdC: in questi giorni non si parla d’altro. La nuova misura studiata dal Governo andrà infatti a sostituire definitivamente il Reddito di Cittadinanza così come lo conosciamo oggi. Ma quali sono le differenze sostanziali tra i due sussidi e cosa cambierà a partire da settembre? Scopriamolo insieme.
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MIA vs. RdC: la soglia ISEE
Una delle fondamentali differenze tra la MIA e il RdC è indubbiamente l’abbassamento della soglia ISEE per poter accedere al sussidio.
Si passerà infatti da una soglia ISEE di 9360 euro a una soglia ISEE di 7.200. Questo significa che una larga platea di beneficiari che attualmente rispondono ai requisiti per poter accedere al sussidio, a settembre verrà invece tagliata fuori.
Ma, a fronte di questo taglio che lascerà senza beneficio quanti non rispondano alle suddette soglie ISEE, vi è però un risvolto positivo rispetto al Reddito di Cittadinanza: verrà corretta la cosiddetta scala di equivalenza, che è quella che fa aumentare l’importo del sussidio in base al numero dei componenti la famiglia, così da fornire supporto ai nuclei numerosi.
Una volta fatta la domanda, verranno effettuati controlli a dati incrociati per verificare la situazione patrimoniale di ognuno. A proposito, i controlli potrebbero causare problemi sugli stati delle domande presentate o in corso, come quelli che già si verificano per il sussidio RDC.
Comunque, I nuclei familiari privi di occupabili verranno indirizzati verso percorsi di inclusione sociale dai propri Comuni, mentre gli occupabili verranno dirottati verso centri per l’impiego, dove dovranno sottoscrivere un patto personalizzato al fine di poter ottenere la MIA.
Altri requisiti
Oltre all’ISEE, un altro requisito a subire modifiche è quello della residenza in Italia da 10 anni, che scende invece a 5.
Un modo forse per controbilanciare il taglio subìto da quanti resteranno esclusi dalle soglie ISEE, perché sotto l’aspetto residenza, invece, a essere incluse saranno molte più persone prima escluse.
RdC: la durata del sussidio
Veniamo ora alla durata del sussidio. Se infatti per ciò che riguarda il Reddito di Cittadinanza, la sua durata è di 18 mesi, e può essere richiesto senza limitazioni sul numero di volte con una pausa di un mese per la presentazione di una nuova domanda, così non sarà per la nuova Misura di Inclusione Attiva. O meglio, non sarà così per tutti coloro che ne beneficiano.
Occorre infatti operare un distinguo tra:
- famiglie in cui è presente almeno un disabile, un minorenne, o un over 60
- famiglie in cui non sono presenti disabili, minorenni, over 60
Nel primo caso, infatti, MIA sarà erogata per 18 mesi, e sarà rinnovabile per altri 12 previo un mese di stop. Nel secondo caso, invece, MIA sarà erogata per 12 mesi, e sarà rinnovabile una sola volta per 6 mesi, previo stop di un mese. Dopo di che, per presentare una nuova domanda, dovranno trascorrere 18 mesi.
MIA vs. RdC: decadenze per rifiuto di proposta lavorativa
Prima dell’attuale Governo, si decadeva dal beneficio al terzo rifiuto di una proposta di lavoro, abbassato poi alla soglia attuale di due proposte lavorative rifiutate.
Con MIA, alla prima proposta congrua rifiutata, si decade dal beneficio. Per proposta di lavoro “congrua” si intende qualsiasi proposta lavorativa che abbia sede dei confini della propria provincia di residenza, (o al massimo in quelle limitrofe) e che abbia ad oggetto un contratto della durata di almeno 30 giorni.
Importi base: i più colpiti sono i single
Infine, possiamo dire senza ombra di dubbio che a risentire maggiormente del mutamento, saranno i single, il cui importo base a loro destinato è stato ridotto dagli attuali 500 euro a 375.
Resta tuttavia aperta la questione quote affitto: il Reddito, attualmente, prevede fino a 280 euro al mese per coloro che vivono in affitto. Con MIA è ancora tutto da vedere, anche se, si pensa, la quota destinata all’affitto (sempre se ci sarà) verrà rimodulata sulla base della numerosità del nucleo familiare e comunque alleggerita rispetto a quella attuale.