Il Reddito di Cittadinanza è destinato in pochi mesi a sparire, per essere soppiantato dalla nuova Misura di Inclusione Attiva. Ma cosa cambia, e quali sono i requisiti MIA?
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La Legge di Bilancio 2023 ha infatti previsto l’abolizione del Reddito di cittadinanza, per essere sostituito da un altro sostegno alla povertà, che è appunto MIA.
Requisiti MIA, cosa cambia da settembre? Platee beneficiari e ISEE
A settembre il Reddito di cittadinanza sparirà, per essere sostituito definitivamente dalla MIA. Analizziamo i cambiamenti che verranno ad essere apportati, per avere un quadro più chiaro e definito.
Da una prima bozza di legge, si apprende che i beneficiari della Misura di Inclusione attiva saranno:
- nuclei familiari con almeno una persona con disabilità, minorenne o con almeno 60 anni d’età;
- nuclei familiari, anche composti da una sola persona, senza persone nelle condizioni indicate (quindi composti da soggetti occupabili).
Tra l’altro, in quest’ultimo caso, il sussidio verrà erogato in misura ridotta del 25%.
Si tratta, dunque, di requisiti assai più stringenti rispetto a quelli previsti per il RdC che come tali vanno dunque a restringere notevolmente la platea degli attuali beneficiari: questo significa che molte persone che percepiscono ad oggi il Reddito di cittadinanza, rimarranno invece escluse al prossimo giro di vite rappresentato dalla MIA. Proprio per questi motivi, molti esperti di economia hanno recentemente manifestato le loro perplessità a riguardo.
Questo è quanto per ciò che riguarda la platea dei beneficiari, che devono però come ovvio essere in possesso di ulteriori requisiti aggiuntivi, che riguardano, al pari del Reddito di cittadinanza: l’ISEE, la cittadinanza, il godimento dei c.d. “beni durevoli”.
Requisiti di cittadinanza
Quanto ai requisiti di cittadinanza, il richiedente deve essere:
- cittadino dell’Unione Europea o suo familiare oppure in possesso del permesso di soggiorno UE di lungo periodo;
- residente in Italia per almeno 5 anni (e non più 10, quindi questo rappresenta un vantaggio rispetto a RdC), di cui gli ultimi due in modo continuativo;
- residente in Italia.
Requisiti ISEE e patrimonio mobiliare e immobiliare
Per i requisiti ISEE, il nucleo familiare deve avere un valore inferiore a 7.200 euro (non più 9.360, come invece avviene attualmente). Inoltre, il valore del reddito familiare deve essere inferiore alla soglia dei 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.
Proseguendo nella lista dei requisiti MIA, veniamo al patrimonio immobiliare. Il valore del patrimonio immobiliare, che è diverso ai fini ISEE dalla mera casa di abitazione, non deve essere superiore a 30.000 euro. Mentre il valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non deve essere superiore ad una soglia di 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo.
Ai fini ISEE, il calcolo del patrimonio mobiliare comprende: depositi bancari e/o postali, libretti di deposito, titoli di stato, obbligazioni, azioni, etc.
Infine, i requisiti MIA per i beni durevoli:
- nessuno dei componenti del nucleo deve essere intestatario (o avere piena disponibillità) di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o di motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., che siano stati immatricolati la prima volta nei 24/36 mesi precedenti (non più solo 24 quindi come avviene per RdC);
- nessun componente del nucleo deve risultare intestatario( o avere piena disponibilità) di navi e imbarcazioni da diporto.
Nessun richiedente deve essere sottoposto a misure cautelari, di prevenzione o essere stato condannato in via definitiva nei 10 anni precedenti.
MIA: le scale di equivalenza
Secondo quanto definito nella prima bozza del testo del provvedimento, il sostegno economico sarà composto (calcolando una base annua) da una integrazione al reddito famigliare fino a 6000 euro, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.
La scala di equivalenza è, in materia di economia e statistica, un parametro che permette di confrontare situazioni differenti, tenendo conto di quelle che sono denominate “economie di scala”. Rapportato e applicato al nucleo familiare, questa scala di equivalenza tiene conto di diverse situazioni che derivano dalla convivenza da alcune condizioni del nucleo familiare che possono comportare maggiori spese (come ad es persone con disabilità, o nuclei familiari mono parentali, o famiglie numerose).
Sulla base di tale scala di equivalenza, l’importo finale di MIA sarà differente per ogni famiglia.
Requisiti MIA: gli importi del sussidio
Per le famiglie che abbiano almeno un componente con disabilità, o minorenne o con almeno 60 anni, il beneficio viene erogato mensilmente nella sua forma piena, per un massimo di 18 mesi. Allo scadere dei 18 mesi, MIA è rinnovabile per ulteriori periodi.
Per le famiglie che invece non abbiano nel loro nucleo uno dei componenti sopra menzionati, e che quindi sono composte da soggetti occupabili, il beneficio viene innanzitutto riconosciuto in misura ridotta del 25%, per un periodo massimo di 12 mesi. MIA potrà essere rinnovata per altri 6 mesi, e al loro scadere, solo dopo 18 mesi potrà essere presentata nuova domanda.
Come sopra menzionato, l’importo esatto spettante varia in base alle scale di equivalenza ed ai nuclei familiari. Sono esclusi, almeno per ora, contributi aggiuntivi per affitto e mutuo.